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Il “latte vegan” non esiste: la sentenza della Corte Europea

Non chiamateli formaggi vegetali. Sì, avete capito bene, ma niente paura, i formaggi vegan, come quello di tofu, o il Creamy Cheese, o lo yogurt di soia, 100% vegetali e con pochi grassi, continueranno ad esistere e ad essere commercializzati, tuttavia non si potranno chiamare latte, o formaggio o yogurt. È quanto deciso ieri dalla sentenza della Corte di giustizia europea, chiamata ad esprimersi riguardo l’interpretazione di una normativa UE all’interno di una causa che ha coinvolto la società TofuTown e l’associazione Verband Sozialer Wettbewerb, entrambe tedesche. Vediamo com’è andata e quali sono le importanti novità stabilite dalla sentenza.

latte vegetale

La causa tedesca: concorrenza sleale?

L’associazione Verband Sozialer Wettbewerb si occupa di contrastare la concorrenza sleale e aveva chiamato in causa TofuTown, produttore e distributore di formaggi vegetali a base di soia, denominati però come i prodotti lattiero-caseari classici. Nella gamma dell’azienda tedesca, troviamo, infatti “Soyatoo burro di tofu”, “formaggio vegetale”, “Veggie-Cheese”, “Cream”. Secondo l’associazione di tutela dei consumatori, tale dicitura viola la normativa dell’Unione sulle denominazioni per il latte ed i prodotti lattiero-caseari, sui quali l’Italia ha recentemente inaugurato delle nuove etichette.
È davvero così?

L’origine vegetale è dichiarata

Dal canto suo, TofuTown rispedisce l’accusa al mittente rivendicando la massima trasparenza dei loro prodotti dove le diciture “sono sempre associate a termini che rimandano all’origine vegetale dei prodotti in questione, come ad esempio burro di Tofu o rice spray cream”. Pertanto la società tedesca ritiene che la sua pubblicità non violi la normativa in questione.

Ecco allora che viene chiamata in causa la Corte di giustizia UE, che ieri si è espressa a favore dell’Associazione Verband Sozialer Wettbewerb.

Formaggi vegetali: la sentenza della corte di giustizia

La Corte di giustizia ha interpretato la normativa dell’Unione rilevando che, come si legge nel testo della sentenza: “ai fini della commercializzazione e della pubblicità, la normativa in questione riserva, in linea di principio, la denominazione ‘latte’ unicamente al latte di origine animale. Inoltre, salvo le eccezioni espressamente previste, tale normativa riserva le denominazioni come crema di latte o panna, chantilly, burro, formaggio e iogurt, unicamente ai prodotti lattiero-caseari, vale a dire i prodotti derivati dal latte”.
In particolare, sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari le denominazioni seguenti utilizzate in tutte le fasi della commercializzazione:

Insomma, latte e formaggio possono definirsi tali solo se di origine animale, senza nulla togliere alle proprietà e caratteristiche, ad esempio, delle bevande vegetali, che abbiamo visto essere delle ottime alternative al latte vaccino, per intolleranti o vegani.

Alcune eccezioni

Tuttavia, la stessa sentenza sui formaggi vegetali accenna ad alcune eccezioni, esplicitate nei punti 33 e 34, dove si legge che la normativa “non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto”.

In sostanza in Italia, l’eccezione riguarda i seguenti prodotti:

Principio di proporzionalità e parità di trattamento

Nella sentenza, la Corte aggiunge, inoltre, che tale interpretazione della normativa non confligge né con il principio di proporzionalità né con il principio di parità di trattamento.

Capiamo meglio di cosa si tratta.

Il primo viene spiegato al punto 45: “per quanto riguarda il principio di proporzionalità, esso richiede che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non superino i limiti di quanto è necessario per il loro conseguimento, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti”.

Anche il principio di parità di trattamento viene definito nella sentenza, al punto 49:
“Quanto al principio della parità di trattamento, esso esige che situazioni comparabili non siano trattate in modo differente e che situazioni differenti non siano trattate in modo identico, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato”.
A tal proposito, l’azienda TofuTown riteneva di subire restrizioni non paragonabili a quanto avviene, ad esempio, con i prodotti vegani sostitutivi della carne, come il burger vegan, tuttavia secondo la sentenza questo fatto non può essere considerato contrario al principio della parità di trattamento.

Voi cosa ne pensate? La nuova sentenza sui formaggi vegetali rappresenta  una discriminazione? E a proposito di latticini, tempo fa abbiamo parlato con il prof. Spisni per capire cosa c’è davvero da sapere su questi prodotti e se il latte fa bene o male, date un’occhiata!

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