Come leggere l’Etichetta dell’Olio ed evitare le frodi

Etichetta Olio

Come già scritto qualche tempo fa, saper leggere l’etichetta dei prodotti alimentari è il primo presupposto per fare scelte alimentari sane e corrette. L’etichetta consente infatti alle aziende di presentare i propri prodotti, sottolineandone gli aspetti qualitativi e il rapporto qualità/prezzo, ed è un importante fonte di informazioni per i consumatori. È attraverso essa che conosciamo l’origine del prodotto, le caratteristiche nutrizionali, gli ingredienti, le modalità di conservazione e la data di scadenza.

Vista l’importanza delle informazioni contenute, alla luce del recenti scandali sull’extravergine ci sembra fondamentale cercare di capire come leggere le etichette dell’olio che troviamo nei punti vendita.

Olio etichette

 

Come leggere l’etichetta dell’olio di oliva?

Dal 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento europeo 1169/2011, che disciplina le etichette alimentari in generale e per il settore oleario rende obbligatorie alcune informazioni riguardanti il prodotto e le modalità di inserimento in etichetta.
Il CRA (Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura) per facilitare il consumatore ha pubblicato una guida per leggere le etichette di olio e vino.
Partendo dal presupposto che le etichette devono essere chiare, leggibili e indelebili, cerchiamo di fare chiarezza e spiegare cosa dobbiamo o possiamo trovare sulle confezioni di olio e come dobbiamo leggere tali indicazioni.

Leggere etichetta dell'olio

Indicazioni obbligatorie

Tra le informazioni che il produttore o confezionatore inserisce in etichetta, ve ne sono diverse obbligatorie:

  • denominazione di vendita:
    • olio extra vergine di oliva è la denominazione per olio di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e solo mediante procedimenti meccanici;
    • olio di oliva vergine per olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e solo mediante procedimenti meccanici ma non di categoria superiore;
    • olio di oliva composto da oli raffinati e da oli di oliva vergini per olio contenente oli di oliva che hanno subito un processo di raffinazione insieme ad oli ottenuti direttamente dalle olive;
    • olio di sansa di oliva per olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione della sansa, cioè il prodotto ottenuto dal processo di estrazione dell’olio d’oliva e composto dalle buccette, dai residui della polpa e dai frammenti di nocciolino.
  • la designazione dell’origine obbligatoria solo sull’etichetta dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine:
    • indica il Paese di provenienza, che può essere uno stato Membro della UE o uno Stato extracomunitario o l’intera Unione Europea;
    • può essere rappresentata anche da una denominazione di origine protetta o da una indicazione geografica protetta (DOP e IGP) e deve corrispondere alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio;
    • Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o in un paese terzo, diverso da quello in cui è situato il frantoio, la designazione dell’origine deve esplicitare la dicitura: Olio extra vergine o vergine di oliva, ottenuto nell’Unione (o nome del paese dell’unione) da olive raccolte nell’Unione (o nome del paese dell’Unione).
  • nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito nell’Unione Europea (prodotto imbottigliato da… / prodotto da… / prodotto e imbottigliato da … / confezionato da … / distribuito da…).
  • termine minimo di conservazione, che è fissato in 18 mesi ed è determinato dal produttore o dal confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell’Unione europea, ed è apposto sotto la loro diretta responsabilità;
  • deve essere dichiarata in unità di volume la quantità netta;
  • da dicembre 2016 diventerà obbligatoria anche l’etichetta nutrizionale, cioè l’insieme di informazioni sulla quantità di energia e di nutrienti presenti negli alimenti;
  • solitamente accanto alla quantità viene inserita anche l’indicazione metrologica, che serve a dimostrare che l’impresa confezionatrice ha seguito, per l’accertamento della quantità contenuta nella confezione, le regole previste dalla normativa cogente, che ne stabiliscono anche la forma e le dimensioni;
  • una serie di numeri preceduta dalla lettera L indica il lotto, cioè l’insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotta, fabbricata o confezionata in circostanze praticamente identiche;
  • la modalità di conservazione: solitamente la dicitura è conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e di calore, poichè un olio per mantenere inalterate le sue caratteristiche deve esser conservato al riparo dalla luce e dalle brusche variazioni di temperatura;
  • è indicazione obbligatoria per la normativa italiana anche la sede dello stabilimento  di produzione o confezionamento;
  • ultima non per importanza l’indicazione ecologica, cioè indicazioni o simboli per lo smaltimento ecologico del contenitore;

 

Indicazioni facoltative

Olive

Esistono poi indicazioni facoltative, che devono essere comunque chiare e non devono confondere il consumatore:

  • prima spremitura a freddo è riservata agli oli d’oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27°C con la prima spremitura meccanica della pasta d’olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;
  • estratto a freddo è riservata agli oli di oliva extravergini o vergini ottenuti a meno di 27°C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta di olive;
  • le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’odore possono figurare solo per gli oli extra vergini o vergini, se previste dal Reg. CE n. 2568/91 e modificazioni e solo se supportate da risultanze analitiche;
  • l’indicazione dell’acidità può essere inserita solo secondo le modalità previste nel Reg. CE n. 2568/91 e sue modificazioni;
  • l’anno di raccolta, in base al Reg. UE n. 1335/ 2013, può essere posto in etichetta soltanto quando il 100% dell’olio contenuto nel recipiente proviene da tale raccolto.

Sono veramente tante le informazioni, obbligatorie e facoltative, che l’etichetta dell’olio di oliva può contenere! Importante è che sia chiara e leggibile l’etichetta, ma anche saperla leggere per non cadere in errore. Pronti per le vostre indagini di qualità?

 

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