Di seguito la versione integrale dello statuto definitivo dell’Associazione Compagnia del Cibo Sincero
Art. 1
E’ costituita in Reggio Emilia via A.B. Nobel n. 19, un’associazione nazionale non a scopo di lucro denominata Compagnia del cibo sincero
Il suo ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. E’ una associazione di promozione sociale che agisce per tutelare la natura e l’ambiente, la salute e il patrimonio dell’individuo, promuovendo lo sviluppo della cultura dell’alimentazione italiana. I proventi della attività, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, agli associati. Qualsiasi attività svolta dagli associati è volontaria e nessun compenso a nessun titolo potrà mai essere da loro chiesto alla associazione; la responsabilità personale civile e penale di qualsiasi attività svolta dagli associati, anche se a nome e per conto della compagnia, è personale di ogni singolo associato e non potrà ricadere sulla associazione. L’associazione è apartitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Scopi e attività della compagnia del cibo sincero
Art. 2
Scopo della associazione è difendere e valorizzare la natura e l’ambiente attraverso quella cucina e quella produzione agroalimentare italiana che sa coniugare qualità, genuinità e naturalità con prezzi ragionevoli e accessibili. Prezzi che non siano “bassi” per forza, ma sinceri e giusti, abbordabili per tutti e comunque sempre coniugati ad un cibo di qualità.
L’associazione sostiene le tradizioni della cucina popolare italiana e la ricerca che aiuta a rinnovarla adeguandola ai tempi e alle nuove esigenze della persona, prima di tutto alla salute; studia e propone soluzioni per abbassare il costo della vita quando si va a fare la spesa o si mangia fuori casa; si pone l’obiettivo di contribuire alla salvaguardia delle biodiversità, del gusto e dei sapori e ritiene etica l’azione che tende ad assicurare cibo di qualità ad ogni persona e non solo ad elitari gruppi di raffinati gourmet. L’associazione definisce sincero il cibo buono e conveniente e si propone di:
- Promuovere lo sviluppo compatibile della agricoltura e della produzione alimentare e incoraggiare l’evoluzione della cucina e la ricerca in campo gastronomico;
- Scoprire il cibo del territorio, difenderlo e valorizzarlo come insostituibile patrimonio culturale;
- segnalare specie animali e vegetali nel mantenimento del patrimonio di biodiversità;
- Diffondere modelli alimentari, educativi, di ristorazione rispettosi dell’ambiente, della salute, del gusto, delle tradizioni, della legalità, della fiscalità, del lavoro e del reddito delle persone;
- Segnalare quei luoghi che resistono all’assalto della grande distribuzione proponendo prodotti tendenti al Km 0 e di nicchia, e quei ristoratori che mantengono nel menù piatti, che sono anche testimonianze storiche in pericolo di estinzione, perché poco “redditizi”, in quanto non più tanto richiesti, soggetti a lunga preparazione, o di prezzo non troppo conveniente al ristoratore;
- Sostenere la ricerca che aiuta a coniugare la buona alimentazione e la buona cucina con un costo ragionevole e alla portata di tutti;
- Denunciare i processi produttivi, distributivi e di consumo che non rispettino la dignità dei lavoratori, le leggi e l’ambiente;
- Contribuire allo studio di soluzioni al problema del sottosviluppo alimentare e della fame e sete nel mondo.
La Associazione non potrà svolgere attività diverse da quella di tutelare la natura e l’ambiente, la salute e il patrimonio dell’individuo, attraverso la ricerca, la formazione e la promozione dello sviluppo della cultura dell’alimentazione italiana; fanno eccezione a detto divieto soltanto le attività direttamente connesse a detta attività.
Art. 3
Per raggiungere i suoi scopi l’associazione potrà:
- Organizzare eventi ed iniziative, sia di tipo locale sia con carattere nazionale e internazionale, quali incontri tra produttori e consumatori, conferenze pubbliche, dibattiti con esperti, work shop;
- Promuovere ricerche scientifiche in campo alimentare e gastronomico;
- Partecipare a progetti di ricerca di cooperazione internazionale per lo sviluppo di paesi e popoli con problemi alimentari;
- Pubblicare testi, libri, ricerche, guide gastronomiche, film, video;
- Organizzare attività educative quali aggiornamenti sulle caratteristiche nutrizionali degli alimenti, sulla corretta e sana alimentazione, corsi di cucina, di assaggio, di educazione al gusto, di conoscenza delle problematiche agroalimentari;
- Organizzare attività formative ad ogni livello che favoriscano la crescita di una cultura della alimentazione di qualità ma non elitaria;
- Certificare le cucine e i prodotti sinceri sui territori;
- Organizzare prove e analisi di qualità;
- Svolgere attività di supporto e consulenza per enti pubblici e privati in occasione di fiere per la valorizzazione dei prodotti del territorio, manifestazioni culturali e gastronomiche;
- Sviluppare relazioni con tutti i soggetti che operino in campo agroalimentare e che condividano le finalità della associazione allo scopo di aumentarne le potenzialità;
- Organizzare concorsi fotografici, letterari e video;
- Proporre e realizzare inchieste per Il Giornale del Cibo.
Soci della compagnia del cibo sincero
Art. 4
Possono far parte della associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che sono interessate alla attività della associazione e che accettino le regole del presente statuto. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo della associazione. La richiesta di adesione potrà essere rifiutata dal consiglio direttivo ma dovrà essere motivata con ragioni sostanziali. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello entro 30 giorni al collegio dei garanti, se nominato, altrimenti all’Autorità giudiziaria.
Art. 5
Si decade dalla qualifica di socio:
- per il mancato pagamento della quota annua;
- per espulsione decisa dal consiglio direttivo ed opportunamente motivata;
- per dimissioni del socio.
Per qualsiasi motivo si decada da socio la quota annua versata, per intero o in quota parte, o altri eventuali finanziamenti, non verranno restituiti.
Art. 6
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
- Soci fondatori e promotori: sono le persone fisiche e giuridiche che, rispettivamente, hanno sottoscritto l’atto costitutivo e che hanno dato vita al processo di fondazione della associazione il 19 aprile 2008 a Mancasale di Reggio Emilia. E’ unito al presente Statuto anche il manifesto di fondazione della compagnia.
- Soci della compagnia: sono tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano fatto richiesta di iscrizione dopo la costituzione della compagnia e la cui richiesta sia stata accettata e che siano in regola con il pagamento della quota annuale.
- Soci d’onore: sono persone fisiche o persone giuridiche che per la loro attività, autorevolezza, moralità possano dare lustro alla associazione. Possono essere proposti al consiglio direttivo sia da componenti il consiglio direttivo stesso che dai presidenti delle compagnie comunali e la loro accettazione deve avvenire con una maggioranza di almeno i 2/3 i componenti il consiglio stesso. I soci d’onore non sono tenuti al pagamento della quota annuale; non votano e non possono essere eletti negli organi della associazione.
Tutti i soci pagano la stessa quota associativa annuale , ad eccezione dei soci d’onore che sono esentati e dei soci persone giuridiche cui, oltre alla quota associativa annuale è richiesta un quota aggiuntiva stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo . Tutti i soci possono inoltre finanziare oltre la quota annuale la associazione; dovranno a tal scopo inoltrare richiesta al consiglio direttivo che potrà approvare o respingere la richiesta senza onere di motivazione. Tutti i soci hanno pari diritto (ogni socio un voto) nella vita della associazione.
Art. 7
I soci della compagnia del cibo sincero conoscono e accettano che tutti gli incontri degli organismi che regolano la vita interna della associazione (assemblee delle unità di base, assemblee generali, consigli direttivi di base e consiglio direttivo nazionale, probiviri) possono avvenire sul web, regolati attraverso un forum sul sito della compagnia o sullo spazio riservato alla compagnia sul portale web www.ilgiornaledelcibo.it, comprese le convocazioni e le votazioni delle deliberazioni.
Organi della compagnia del cibo sincero
Art. 8
Gli organi della associazione sono:
- L’assemblea dei soci delle compagnie comunali;
- Il Presidente della compagnia comunale;
- Il Collegio dei Presidenti delle compagnie comunali;
- L’assemblea generale dei soci;
- Il consiglio Direttivo;
- Il Presidente Nazionale;
- Il collegio dei revisori dei conti;
- Il collegio dei garanti;
- La giunta dei soci promotori e fondatori;
- Il comitato scientifico.
L’organizzazione territoriale
Art. 9 – la compagnia comunale
L’unità di base della associazione si istituisce a livello del territorio comunale ed è definita “Compagnia”. Una compagnia comunale per costituirsi deve contare almeno 5 aderenti. Il consiglio direttivo potrà decidere che nel territorio di un comune possano esistere più compagnie comunali. La compagnia comunale, limitatamente al territorio di sua competenza, promuove le finalità generali della associazione, sviluppa la presenza della associazione organizzando campagne di tesseramento, stabilisce rapporti sul territorio con enti pubblici e privati che operano in campo agroalimentare e della ristorazione e in genere con tutti coloro interessati alle finalità della compagnia del cibo sincero, propone al consiglio direttivo soci d’onore, organizza attività ed iniziative sul territorio.
La compagnia comunale ha vasta autonomia operativa, pur nel rispetto dei principi generali della associazione. Può essere sciolta dal collegio dei presidenti delle compagnie per gravi inadempienze e danni causati alla immagine dell’associazione; lo scioglimento deve essere motivato e avverso tale delibera la compagnia può entro trenta giorni fare ricorso al collegio dei garanti. Anche il consiglio direttivo può deliberare lo scioglimento per gravi motivi di una compagnia ma solo con maggioranza qualificata dei 2/3. Avverso questa decisione la compagnia può entro trenta giorni fare ricorso al collegio dei garanti.
Art. 10 – l’assemblea dei soci della compagnia comunale
L’assemblea dei Soci della compagnia comunale è costituita da tutti gli iscritti alla compagnia in regola con il pagamento della quota annuale. L’assemblea è convocata, secondo le norme previste nell’apposito regolamento, dal Presidente almeno una volta l’anno almeno sette giorni prima con indicazione dell’ordine del giorno. L’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. L’assemblea delibera:
- Sulla nomina dei componenti il comitato della compagnia;
- Sui programmi della compagnia;
- Sul rendiconto economico-finanziario.
Art. 11 – Il comitato di gestione della compagnia comunale
Il comitato di gestione della compagnia comunale gestisce ordinariamente i programmi della compagnia definiti dalla Assemblea. E’ composto da un minimo di tre componenti ad un massimo di sette. I membri del comitato di gestione svolgono la loro attività gratuitamente e rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Qualsiasi attività e iniziativa promossa a nome dell’Associazione Compagnia del Cibo Sincero deve essere comunicata dal Comitato di Gestione almeno 15 giorni prima della data dell’evento tramite pubblicazione sul sito della compagnia o sullo spazio riservato alla compagnia sul portale web www.ilgiornaledelcibo.it. La realizzazione di qualsiasi attività non comunicata sul sito è causa di espulsione dalla Compagnia.
Art. 12 – Il presidente della compagnia comunale
Il Presidente della compagnia comunale viene eletto tra i suoi componenti dal comitato della compagnia comunale, rimane in carica quattro anni, è rieleggibile fino ad un massimo di due mandati . E’ il responsabile delle attività della compagnia comunale, convoca le riunioni del comitato di compagnia, partecipa di diritto al collegio dei presidenti delle compagnie.
Art. 13 – Il collegio dei presidenti
Il collegio dei presidenti delle compagnie comunali è l’organo di autogoverno delle compagnie comunali. Si riunisce di norma una volta l’anno, è convocata dal presidente anziano ed analizza l’attività delle compagnie su tutto il territorio nazionale. Può censurare eventuali comportamenti non coerenti con i principi della associazione e può anche proporre lo scioglimento di compagnie.
Il collegio dei presidenti delle compagnie comunali nomina tra i suoi componenti 1/3 dei componenti il consiglio direttivo. I rappresentanti rimarranno in carica quattro anni.
L’organizzazione nazionale
Art. 14 – L’assemblea generale dei soci
L’assemblea generale dei soci è il massimo organismo deliberante della associazione. Si tiene una volta l’anno ed è convocata dal consiglio direttivo.
La convocazione avverrà con le modalità determinate nell’apposito regolamento interno e comunque in moda tale da assicurare a ciascun associato la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.
Ogni socio, purchè in regola con il pagamento delle quote annuali, ha diritto ad un voto.
L’assemblea generale dei soci ha i seguenti compiti:
- Elegge i 2/3 dei componenti del consiglio direttivo
- Elegge il collegio dei revisori dei conti
- Elegge il collegio dei garanti
- Approva i rendiconti consuntivi e preventivi
- Approva i regolamenti interni
- Delibera gli indirizzi fondamentali della attività della Associazione
- Delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio della medesima
- Delibera le modifiche del presente statuto.
L’assemblea generale dei soci è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza degli associati e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti, ad eccezione delle delibere di cui ai punti a), b), c), d) per l’assunzione delle quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nonché delle delibere di cui ai punti g) ed h) per il quale è necessario il voto dei 2/3 degli associati. Non è ammesso il voto per delega.
Art. 15 – Il consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto di 15 membri di cui 10 eletti dalla assemblea generale dei soci e 5 dal collegio dei presidenti delle compagnie comunali, fatta eccezione per il primo consiglio direttivo nominato nell’atto costitutivo, il quale sarà composto di otto membri, tutti designati dai Soci fondatori.
I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili; essi rimangono in carica quattro anni, fatta eccezione per i membri del primo consiglio direttivo, i quali, anch’essi rieleggibili, rimarranno in carica fino alla data della prima assemblea utile per l’elezione delle cariche sociali.
Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo della Associazione. Viene convocato almeno due volte l’anno dal Presidente e può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. I suoi compiti principali sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea
- formalizzare le proposte per la gestione della associazione
- elaborare i rendiconti finanziari preventivi e consuntivi da sottoporre alla approvazione della Assemblea Generale
- stabilire le quote annuali di iscrizione alla associazione
- definire la ripartizione delle entrate tra livello locale e livello nazionale
- accettare proposte per soci d’onore
- istituire o chiudere compagnie comunali
- accettare o respingere domande di iscrizione a socio
- decidere l’espulsione di soci
- nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario nazionali
- tutelare l’immagine e il buon nome della associazione
- stabilire tutte le norme e i regolamenti della associazione
- nominare un comitato scientifico come organo di proposta e consulenza del consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 15 bis – Il comitato scientifico
Il Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo dell’associazione e rimane in carica tre anni. E’ composto da un numero variabile di membri compreso tra 5 e 10. Possono essere nominati membri del Comitato Scientifico persone che si sono contraddistinte in attività di ricerca e promozione della cultura agroalimentare italiana. In particolare, spetta al Presidente del Comitato Scientifico, eletto direttamente dal Consiglio Direttivo, scegliere i membri del Comitato Scientifico da proporre al Consiglio Direttivo per la definitiva nomina.
Il Presidente del Comitato Scientifico convoca le riunioni di propria iniziativa o a richiesta della maggioranza dei membri. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare i membri del Consiglio Direttivo.
Al comitato scientifico spetta:
- proporre al Consiglio Direttivo la pianificazione strategica delle attività dell’associazione;
- proporre iniziative utili al conseguimento degli scopi statutari;
- esprimere parere su ogni altra iniziativa che gli venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico potrà darsi un proprio regolamento sulla cui base organizzerà la propria attività.
Art. 16 – Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario nazionali
Il Presidente è eletto tra i suoi membri dal consiglio direttivo. Rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile, fino ad un massimo di due mandati. Il Presidente dirige e rappresenta l’associazione, nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante. Il consiglio direttivo nomina anche il VicePresidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Su proposta del Presidente il consiglio direttivo nomina il Segretario Nazionale che, alle dirette dipendenze del Presidente, cura l’esecuzione operativa delle deliberazioni del consiglio direttivo.
Art. 17 – La giunta dei soci promotori e fondatori
I soci promotori e fondatori riuniti in assemblea possono eventualmente nominare una giunta dei soci promotori e fondatori composta da 5 a 15 componenti che, ove nominata, rimarrà in carica quattro anni. La giunta ha poteri consultivi e può inviare all’indirizzo del consiglio direttivo e dei presidenti delle compagnie comunali suggerimenti, proposte o ammonizioni.
La giunta può respingere i deliberati del consiglio direttivo o dei comitati di gestione delle compagnie comunali motivando la propria decisione. In tal caso il consiglio direttivo o il comitato di gestione comunale è tenuto a ridiscutere il deliberato che, se verrà reiterato, diverrà esecutivo.
Art. 17 bis – Il presidente della giunta dei soci promotori e fondatori
Ove sia nominata la giunta dei soci promotori e fondatori ai sensi del precedente art. 17, tra i membri della stessa deve essere eletto il suo Presidente, il quale convoca e presiede la giunta. Esso rimane in carica quattro anni, è rieleggibile fino ad un massimo di due mandati.
Art. 18 – Il collegio dei sindaci revisori dei conti
Il collegio dei revisori è composto di tre membri eletti dalla Assemblea Generale, anche tra non soci ed in ogni caso al di fuori dei membri del consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Restano in carica quattro anni.
Art. 19 – Il collegio dei garanti
Il collegio dei garanti, ove nominato, è composto da tre soci eletti in Assemblea al di fuori dei componenti del consiglio direttivo. Essi durano in carica quattro anni.
Il Collegio dei Garanti, ove nominato, decide insindacabilmente entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione, sui dinieghi di ammissione, sugli scioglimenti delle compagnie comunali e in genere sulle decisioni disciplinari.
Gratuità delle cariche
Art. 20
Tutte le cariche sono gratuite, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Le spese relative all’attività di carica saranno rimborsate.
Risorse e contabilità
Art. 21
Le entrate della associazione sono costituite da:
- quote associative
- elargizioni e contributi da parte di soggetti pubblici o privati e da soci che dovranno essere espressamente accettate dal consiglio direttivo
- proventi derivanti da attività economiche della associazione, anche commerciali marginali.
Gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali della associazione. E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, fondi, riserve di avanzi di gestione o di capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
L’inizio e la chiusura dell’esercizio sociale sono fissati al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. Dovrà essere redatto per ciascun esercizio sociale un rendiconto economico e finanziario.
Durata ed estinzione
Art. 22
L’associazione è costituita senza limiti di durata e si estingue per le cause previste dalla legge. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio dell’associazione verrà devoluto ad altra Associazione operante in analogo settore o a fini di pubblica utilità, , salvo diversa determinazione imposta dalla legge.
Scioglimento
Art. 23
Lo scioglimento della associazione è deliberato dalla assemblea generale.
Norme transitorie e finali
Art. 24
Lo statuto può essere modificato solo dalla Assemblea Generale.
Art. 25
E’ fatto divieto agli associati di intraprendere transazioni commerciali con l’associazione al solo fine di speculazione personale.
E’ altresì vietato agli associati di spendere il nome dell’associazione ovvero di utilizzare le iniziative organizzate dalla medesima al fine di perseguire interessi diversi da quelli dell’associazione.
Art. 26
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
Firmato: Sandro Bottazzi
Firmato: Daniela Fabbi
Firmato: Anna Flisi
Firmato: Giuliano Gallini
Firmato: Maria Elena Manzini
Firmato: Martino Ragusa
Firmato: Silvia Salomoni
Firmato: Lusetti Ivan
Gian Marco Bertacchini, Notaio